Art. 14.
(Progetto organizzativo
e regole tecnico-operative).

      1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto privato di vigilanza è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché all'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio degli agenti di sicurezza.
      2. Il progetto, deve contenere:

          a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto, all'indicazione delle persone di cui all'articolo 13, comma 3, e, per gli istituti organizzati in forma societaria, di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto;

          b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare;

          c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto;

 

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          d) l'indicazione del numero degli agenti di sicurezza, del personale tecnico e di supporto che si intendono impiegare;

          e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.

      3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
      4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.